(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 53  del
                           12 giugno 2020) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis); 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 49 dello statuto; 
  Vista la legge regionale 7 gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in
materia  di  programmazione  economica  e  finanziaria  regionale   e
relative procedure  contabili.  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
20/2008); 
 
                             Considerato 
                            quanto segue: 
 
  1. Al fine di reperire  maggiori  risorse  finanziarie,  nel  nuovo
contesto  originato  dall'emergenza   epidemiologica   COVID-19,   e'
opportuno prevedere la possibilita' di rinegoziazione  dei  mutui  in
essere con Cassa depositi e prestiti S.p.A. 
  2. Al fine di consentire una rapida  attivazione  degli  interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua  entrata
in vigore il giorno  della  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione Toscana. 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
        Autorizzazione alla rinegoziazione di mutui in essere 
                con Cassa depositi e prestiti S.p.A. 
 
  1. Al fine di  reperire  maggiori  risorse  finanziarie  nel  nuovo
contesto originato dall'emergenza epidemiologica COVID-19  la  giunta
regionale e' autorizzata, nel rispetto del principio  di  equivalenza
finanziaria, ad effettuare operazioni di rinegoziazione di  mutui  in
essere con Cassa depositi e prestiti S.p.A. 
  2. La rinegoziazione e' da effettuarsi  mediante  estensione  della
durata dell'ammortamento dei mutui in  essere  con  la  stessa  Cassa
depositi e prestiti S.p.A., fino alla data del 31 dicembre 2043, alle
condizioni di tasso d'interesse fisso e  tenuto  conto  di  eventuali
limiti di importo minimo che potranno essere  definiti  dalla  stessa
Cassa depositi e prestiti S.p.A. nei confronti delle regioni e  delle
province autonome. 
  3. Il risparmio complessivo di spesa derivante dalla rinegoziazione
dei mutui in essere con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi
di quanto previsto ai commi 1  e  2,  e'  stimato,  per  il  triennio
2020-2022, in euro 30.239.893,85, di cui euro 13.681.663,16 nell'anno
2020, euro 8.448.873,02 nell'anno 2021 ed euro 8.109.357,67 nell'anno
2022. 
  4.   La   giunta   regionale,   a   seguito   del   perfezionamento
dell'operazione  di  rinegoziazione  di  cui  ai  commi  1  e  2,  e'
autorizzata ad apportare  al  bilancio  di  previsione  2020-2022  le
necessarie variazioni, rispettivamente  per  competenza  e  cassa  di
uguale importo e  per  sola  competenza,  mediante  incremento  degli
stanziamenti della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 01
«Fondo di riserva», titolo I «Spese correnti» e contestuale riduzione
degli stanziamenti della  missione  50  «Debito  pubblico»  entro  il
limite degli importi per ciascuna annualita' 2020,  2021  e  2022  di
seguito individuati: 
  a) euro 13.178.721,29 per il 2020, euro 7.836.328,11 per  il  2021,
euro 7.886.450,28 per il 2022 dalla missione 50, programma 02  «Quota
capitale ammortamento mutui  e  prestiti  obbligazionari»,  titolo  4
«Rimborso prestiti»; 
  b) euro 502.941,87 per il 2020, euro 612.544,91 per il  2021,  euro
222.907,39 per il 2022 dalla missione 50 «Debito pubblico», programma
01 «Quota interessi ammortamento mutui  e  prestiti  obbligazionari»,
titolo 1 «Spese correnti». 
  5. Ai sensi dell'art. 14, comma 5 della legge regionale  7  gennaio
2015, n. 1 (Disposizioni in materia  di  programmazione  economica  e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche  alla
legge regionale n. 20/2008), ai maggiori oneri per  il  servizio  del
debito conseguenti all'operazione di rinegoziazione di cui ai commi 1
e 2, dall'anno  2032  all'anno  2043,  si  fa  fronte  con  legge  di
bilancio.