(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 12 giugno 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis); IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'art. 49 dello statuto; Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008); Considerato quanto segue: 1. Al fine di reperire maggiori risorse finanziarie, nel nuovo contesto originato dall'emergenza epidemiologica COVID-19, e' opportuno prevedere la possibilita' di rinegoziazione dei mutui in essere con Cassa depositi e prestiti S.p.A. 2. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Approva la presente legge: Art. 1 Autorizzazione alla rinegoziazione di mutui in essere con Cassa depositi e prestiti S.p.A. 1. Al fine di reperire maggiori risorse finanziarie nel nuovo contesto originato dall'emergenza epidemiologica COVID-19 la giunta regionale e' autorizzata, nel rispetto del principio di equivalenza finanziaria, ad effettuare operazioni di rinegoziazione di mutui in essere con Cassa depositi e prestiti S.p.A. 2. La rinegoziazione e' da effettuarsi mediante estensione della durata dell'ammortamento dei mutui in essere con la stessa Cassa depositi e prestiti S.p.A., fino alla data del 31 dicembre 2043, alle condizioni di tasso d'interesse fisso e tenuto conto di eventuali limiti di importo minimo che potranno essere definiti dalla stessa Cassa depositi e prestiti S.p.A. nei confronti delle regioni e delle province autonome. 3. Il risparmio complessivo di spesa derivante dalla rinegoziazione dei mutui in essere con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi di quanto previsto ai commi 1 e 2, e' stimato, per il triennio 2020-2022, in euro 30.239.893,85, di cui euro 13.681.663,16 nell'anno 2020, euro 8.448.873,02 nell'anno 2021 ed euro 8.109.357,67 nell'anno 2022. 4. La giunta regionale, a seguito del perfezionamento dell'operazione di rinegoziazione di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 2020-2022 le necessarie variazioni, rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza, mediante incremento degli stanziamenti della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 01 «Fondo di riserva», titolo I «Spese correnti» e contestuale riduzione degli stanziamenti della missione 50 «Debito pubblico» entro il limite degli importi per ciascuna annualita' 2020, 2021 e 2022 di seguito individuati: a) euro 13.178.721,29 per il 2020, euro 7.836.328,11 per il 2021, euro 7.886.450,28 per il 2022 dalla missione 50, programma 02 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari», titolo 4 «Rimborso prestiti»; b) euro 502.941,87 per il 2020, euro 612.544,91 per il 2021, euro 222.907,39 per il 2022 dalla missione 50 «Debito pubblico», programma 01 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari», titolo 1 «Spese correnti». 5. Ai sensi dell'art. 14, comma 5 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), ai maggiori oneri per il servizio del debito conseguenti all'operazione di rinegoziazione di cui ai commi 1 e 2, dall'anno 2032 all'anno 2043, si fa fronte con legge di bilancio.